Art. 4.

      1. I lavoratori appartenenti alle professionalità medio-alte sono autorizzati a cedere alle organizzazioni sindacali di appartenenza i crediti maturati nei confronti del datore di lavoro nei limiti delle rispettive

 

Pag. 5

quote associative e degli eventuali ulteriori contributi pattuiti con le medesime organizzazioni. Tali crediti sono considerati impignorabili.